Lavoratore a Partita IVA
Si può parlare di prestazioni d’opera (tra cui le consulenze professionali) quando una persona si impegna a compiere un’opera o un servizio dietro pagamento di un compenso.
A differenza del lavoro dipendente il lavoratore svolge la propria attività senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente, decidendo i tempi e le modalità per il compimento dell’opera.
Le prestazioni d’opera fanno riferimento agli articoli dal 2222 al 2228 del codice civile; in caso di prestazioni d’opera intellettuali, si fa riferimento anche agli articoli 2229-2238 sempre del codice civile.
Non è obbligatoria la sottoscrizione di un contratto; tuttavia generalmente si procede alla compilazione di un “Ordine di lavoro o contratto di prestazione d’opera” scritto e firmato dalle parti. È importante che tale documento ci sia, poiché è l’unico oggetto di riferimento in un eventuale contenzioso. A tal fine è bene che comprenda:
- la descrizione sufficientemente dettagliata dell’opera o del servizio richiesti;
- i tempi di consegna da parte del committente dei materiali necessari alla progettazione e/o realizzazione;
- i tempi di consegna del lavoratore;
- il prezzo pattuito;
- i tempi di pagamento;
- la data e le modalità di recesso.
In caso di tardivo o mancato pagamento è possibile per il lavoratore il ricorso alle vie legali che seguono la procedura di una normale causa civile, con quel che ne consegue in costi e tempi. È bene, perciò, che l’ordine di lavoro preveda una penale per il ritardato pagamento.
NB: Quando una prestazione lavorativa viene svolta, in via continuativa e senza libertà decisionale o organizzativa, nei confronti del medesimo datore di lavoro si ha un rapporto di dipendenza, a prescindere da quello che viene scritto nel contratto: chi, pur svolgendo attività con propria Partita IVA, è soggetto a un vincolo di subordinazione con l’azienda, deve essere considerato dipendente a tutti gli effetti e come tale deve essere trattato anche (e soprattutto) ai fini retributivi. Se tutto ciò viene dimostrato, il lavoratore può ottenere la conversione del rapporto lavorativo da «collaborazione esterna» a «lavoro subordinato»; nel caso, non conta il nome dato al contratto o al rapporto se si riesce a dimostrare che poi, nei fatti, vi è stato un vincolo di subordinazione per come sopra chiarito.
Per sapere quali sono i tuoi diritti, e se rientri in queste casistiche la tua categoria di riferimento per chiarire tutti i dubbi è NIdiL.